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Gestione Connessioni Attive
Fase 1 - Inserimento nuova richiesta - MODELLO UNICO PARTE I - step 1/4
STEP 1
Verifiche preliminari
STEP 2
STEP 3
STEP 4
ATTENZIONE!
Prima di iniziare l'inserimento della nuova richiesta di connessione semplificata per impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 297 del 02 maggio 2022 e dalla deliberazione 674/2022/R/erf del 06 dicembre 2022 occorre verificare e dichiarare che l'impianto fotovoltaico da realizzare rispetti tutte le caratteristiche di seguito elencate, come previsto dal TICA a seguito di modifiche introdotte dalla Delibera ARERA soprarichiamata.
Qualora l'impianto fotovoltaico non soddisfi tutti questi requisiti, INRETE Distribuzione Energia S.p.A. invita il Richiedente a presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6 del TICA, con l'applicazione delle normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA, utilizzando la
Procedura B. di INRETE Distribuzione Energia S.p.A.
ATTENZIONE!
Per accedere alla pagina successiva è necessario confermare tutti i requisiti sotto elencati, selezionandoli singolarmente, per attivare la funzione AVANTI
Il richiedente deve realizzare
impianti fotovoltaici
su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché alle relative pertinenze, operanti in:
scambio sul posto,
ritiro dedicato,
meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21;
cessione a mercato dell'energia elettrica immessa in rete mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna
L'impianto deve essere realizzato presso clienti finali
già dotati di punti di prelievo attivo
;
L'impianto sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e che, quindi, non necessita di alcun atto di assenso comunque denominato;
L'impianto deve avere una potenza nominale
non superiore a 200 kW
. A tal fine, la potenza nominale è determinata dal minore valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition), e la somma delle singole potenze nominali degli inverter, come definite dalle relative Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano.
ANNULLA
AVANTI